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Danno esistenziale per cancellazione del volo e conseguente mancata assistenza ed informazione

Il Giudice di Pace di Palermo, in una sentenza del 27 Dicembre 2007, ha riconosciuto il danno esistenziale subito da un passeggero a causa della cancellazione del volo e della successiva mancata assistenza ed informazione da parte della compagnia aerea.

Nel caso concreto, si era verificata una non preannunciata cancellazione di volo da parte di una compagnia aerea. Il Giudice siciliano ha riconosciuto la responsabilità del vettore aereo e lo ha condannato al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dalla Carta dei Diritti del Passeggero ed al risarcimento dell’ulteriore danno, per il conseguente stress causato al passeggero lasciato a terra.

La sentenza del Giudice di Palermo risulta interessante sia perché ammette la sussistenza del c.d. danno esistenziale subito dal passeggero “per l’inevitabile stress (…) connesso al disagio fisico e morale da egli sofferto e per l’ingiusta decurtazione di una intera giornata dal suo programma di vacanze”, sia perché ne ammette il cumulo con la compensazione pecuniaria.

La decisione segna un grande passo avanti nel cammino verso una tutela effettiva dei diritti del passeggero.