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L'attivazione di un servizio non richiesto può comportare il risarcimento del danno da stress

Una compagnia telefonica (la Wind) aveva attivato un servizio telefonico (nella specie preselezione) senza alcuna richiesta da parte dell’intestataria della linea. Una volta accertata la violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte della Wind spa, che addirittura aveva riconosciuto di aver commesso un “errore” ai danni dell’attrice, senza però provvedere al risarcimento del danno richiesto, il Giudice ha valorizzato il disagio e lo stress patito dall’utente, costretta a reiterare innumerevoli volte le proprie richieste di risoluzione del problema causato, ritenendo che tali aspetti fossero meritevoli di risarcimento stabilito in via equitativa, sussistendo difficoltà circa l’esatta determinazione del loro esatto ammontare.

Questa pronuncia costituisce la prima decisione giudiziale sul punto ed apre la strada ad analoghe azioni contro le compagnie telefoniche che abusano delle loro prerogative tecniche, provocando comprensibili disagi ad utenti che spesso si trovano addebitate in bolletta voci relative a servizi mai richiesti.