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Inquinamento elettromagnetico: profili penalistici


Inquinamento elettromagnetico: profili penalistici

Con sentenza emessa il 23 gennaio 2007 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui le immissioni di onde elettromagnetiche (nella specie, provenienti dal traliccio di una emittente radiotelevisiva) che si mantengano nei limiti della normativa vigente sono assistite da una presunzione di non pericolosità; deve escludersi in questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico, in mancanza di un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità.
In particolare, la Corte ha escluso il riconoscimento del danno biologico ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c. statuendo l'imprescindibilità dello stesso dall'accertamento dell'illiceità del comportamento del danneggiante, individuabile soltanto nella ipotesi di superamento dei limiti di immissione previsti dalla normativa vigente; ha escluso, altresì il riconoscimento del danno morale ex 2059 c.c. in quanto la impossibilità di affermare il superamento dei limiti legali di immissioni elettromagnetiche incide negativamente sulla configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p..
Tale sentenza, emessa in sede civile, offre il destro per una rapida ricognizione dei profili penalistici della materia de qua dalla stessa presupposti e richiamati.
Orbene, il nostro ordinamento penalistico non prevede un reato specifico per l'inquinamento elettromagnetico. Tuttavia il sospetto, affacciato negli studi scientifici, che le onde elettromagnetiche, superando ostacoli non espressamente apprestati e penetrando all'interno di edifici e organismi viventi, possano cagionare l'insorgenza di patologie, ha indotto da tempo la giurisprudenza più sensibile (CP 214416/99) a inquadrare il fenomeno nell'ambito dell'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose). E tanto, in forza di una lettura a compasso allargato della condotta (chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone) che l'indicata disposizione del codice penale configura come reato contravvenzionale.
Invero, superando l'orientamento pretorio (CP 353/2002) che, in difetto di espressa previsione legislativa, escludeva l'equiparazione dell'onda alla cosa pena la violazione del principio di legalità e, sull'assunto della necessaria preesistenza della cosa che deve essere gettata - tale non essendo l'emissione di onde consistente nel generare flussi di onde prima inesistenti -, escludeva altresì l'equiparazione della propagazione dell'onda al getto, la giurisprudenza favorevole alla configurabilità del 674 c.p. ha fornito un'interpretazione adeguatrice (De Falco) del dettato letterale normativo: in particolare ha fatto leva sulla considerazione delle energie come cose mobili operata dall'art.624 co.2 c.p. con riferimento all'intera legge penale e non alla sola fattispecie del furto nonché sul concetto di fisicità dell'energia elettromagnetica suscettibile di essere misurata, utilizzata ecc.. Di qui la conclusione che tra le cose di cui parla la norma incriminatrice debbano farsi rientrare anche i campi elettromagnetici considerati da Einstein altrettanto reali della sedia su cui ci si accomoda, e che la duttilità della lingua italiana consenta di ricondurre il fenomeno della propagazione di onde all'amplissimo significato del verbo gettare nel senso di mandar fuori, emettere.
Tale filone ermeneutico, che ha ritenuto astrattamente applicabile la norma di cui all'art. 674 c.p. al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, si è nel tempo consolidato e allo stato risulta prevalente (CP 391/02; CP1024/02; CP 23066/02), senonché il dibattito non può a tutt'oggi dirsi sopito poiché il tema in oggetto involge ulteriori profili sui quali non è dato riscontrare un orientamento univoco. Almeno due vanno accennati: quello della individuazione della soglia di rilevanza della condotta necessaria per la concreta integrazione della fattispecie incriminatrice e quello dei rapporti tra la contravvenzione in parola e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 della legge quadro 36/01. Non essendo ovviamente questa la sede per scrutinare i suddetti profili, può in merito rilevarsi che, mentre un primo indirizzo interpretativo (CP 23066/02) ritiene insito il pericolo di nocività delle emissioni nel superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla normativa vigente in materia (d.m.381/98 e l.36/01), altro indirizzo (Trib. Paola, Gip, 2460/06) opina nel senso che il superamento dei suindicati limiti integri l'illecito amministrativo ex art.15 l.36/01 mentre la fattispecie penalistica vada ravvisata solo nel caso in cui sia accertata la concreta attitudine della condotta ad offendere beni primari della persona come la salute.
Preme ancora puntualizzare che vale ad integrare la contravvenzione del 674 c.p. anche una semplice situazione di fastidio o disturbo, tale essendo la molestia, mentre laddove si dovesse dimostrare la causazione di una malattia, risulterebbe consumato il delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Come si vede, le problematiche involte dalla tematica in esame sono molteplici e meriterebbero una maggiore profusione di energie ma, si perdoni l'ovvietà, è la stessa esigenza preponderante di tutela della collettività dagli effetti nocivi delle onde elettromagnatiche a rendere impellenti mutamenti del quadro normativo, e della sensibilità degli esegeti, alla ricerca di strumenti di più adeguata incisività.
Avv. Anna Larussa