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Se la multa è ingiusta come far ricorso

Vigili Più entrate per le multe che per le tasse. Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono diventate la prima voce di entrata nei bilanci dei comuni. Complice l'aumento delle soste a pagamento e il sempre più massiccio ricorso all'Autovelox, sfuggire alle sanzioni è sempre più difficile anche se si cerca di essere automobilisti "ben educati". E tra le sorprese più sgradevoli c'è senza dubbio quella di non ritrovare più la macchina quando si esce dall'ufficio, per scoprire dopo il primo pensiero ("ecco qua, me l'hanno rubata!...") che invece è stata rimossa anche se il cartello che indica la rimozione non c'era. Una situazione "estrema" solo poco tempo fa e ora invece sempre più frequente anche perchè in tutti i casi in cui la rimozione è prevista ma non indicata dal cartello, è facoltà del vigile decidere se chiamare o no il carro attrezzi. E quando il vigile è particolarmente solerte la macchina "sparisce" e non si può neppure protestare per la discrezionalità. Ecco allora tutto quello che c'è da sapere per evitare le multe e per presentare ricorso quando è possibile.

L'auto si può rimuovere ad arbitrio del vigile -
Al di là dei cartelli che avvertono espressamente del rischio, infatti, il codice della Strada prevede la la rimozione delle auto o il blocco con le ganasce in tutti i casi in cui si lascia la macchina in zone dove è previsto, oltre ad divieto di sosta, anche quello di fermata. Non è un obbligo ma una possibilità aggiuntiva alla multa. Può capitare, quindi, di cavarsela solo con poco, ma se si incontra un vigile particolarmente zelante si deve pagare per riottenere il possesso dell'auto. E la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in questi casi può anche essere conferita agli ausiliari del traffico, come previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento. Lo ha ribadito anche la Cassazione precisando che le competenze degli ausiliari "riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione" ma per questo possono anche "disporre la rimozione dei veicoli", in tutti i casi in cui l'auto da rimuovere "impedisce di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta in seconda fila o negli spazi riservati".

Sempre più Autovelox - Un altro dei fattori che hanno contribuito a rimpinguare le casse dei comuni è la sempre più massiccia presenza di Autovelox, le cui multe è sempre più difficile contestare. Le possibilità, infatti, sono ridotte sostanzialmente alla mancata presenza dei cartelli che avvertono che l'Autovelox è in agguato. Infatti con la legge 1° agosto 2003, n. 214, è stato stabilito che il ricorso da parte degli agenti all'accertamento elettronico è possibile anche per le violazioni dell'art. 176 del codice della strada, ossia per le violazioni alle norme di comportamento da tenersi durante la circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane e per il passaggio con il rosso. Unico vincolo che si tratti di apparecchi omologati, mentre non è necessaria la contestazione immediata dell'illecito, e la violazione va notificata entro 150 giorni dalla data di accertamento.

Contestazioni formali e sostanziali -
Contro una multa può essere presentato ricorso per varie ragioni, sia formali che sostanziali. Ad esempio se i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione, oppure manca l'indicazione di luogo, giorno ed ora della commessa violazione o quella dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola), o con è stato indicato l'articolo del Codice o la norma violata. Sono contestabili anche le multe notificate fuori termine, ossia se sono trascorsi più di 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

Dal punto di vista sostanziale, invece, la contestazione è possibile in caso di mancanza di un segnale (quello dell'Autovelox, ad esempio), o se il fatto si è svolto diversamente da quanto descritto nel verbale, o se c'è stato un errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo. E' bene però sapere che la descrizione contenuta nel verbale gode della cosiddetta "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.