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STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'associazione ONLUS avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) hai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97 sotto la denominazione "CTC- CENTRO TUTELA CONSUMATORI".
La ONLUS ha sede in REGGIO CALABRIA, alla via Argine Dx Calopinace, n. 34;
ART.2 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

In particolare, i suoi scopi sono:

- tutelare e promuovere i diritti dei cittadini, consumatori utenti di beni e servizi di consumo individuali o collettivi nel settore pubblico e privato;

- rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi dei propri Soci, intesi come utenti di servizi pubblici e privati;

- informare, educare, istruire e difendere i cittadini consumatori ed utenti;

- tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, con particolare attenzione al diritto alla salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;

- promuovere convegni, incontri, seminari e corsi anche scolastici, di informazione, di educazione e di orientamento, anche attraverso l'utilizzo di spazi giornalistici e radio televisivi, affinché i cittadini e gli utenti siano messi a conoscenza dei propri diritti e non siano vittime di abusi, speculazioni e frodi;

- stipulare accordi con società assicurative, agenzie pratiche auto o altro, al fine di ottenere particolari sconti con i propri soci;

- stipulare accordi con altre Organizzazioni italiane e straniere, la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'attività della ONLUS sarà altresì rivolta all'attuazione di progetti aventi lo scopo istituzionale sopra menzionato, destinati a componenti di collettività di paesi in via di sviluppo versanti in situazioni di svantaggio economico-sociale.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La ONLUS persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

ART 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che pervengono alla ONLUS a qualsiasi titolo;

b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;

c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la ONLUS dispone delle seguenti entrate:

a) quote associative;

b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca alla ONLUS;

c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche medianti offerte di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

TITOLO II
SOCI

ART. 4 - REQUISITI PER DIVENTARE SOCI

Sono soci dell'associazione le persone o gli enti la cui domanda d'ammissione verrà accettata dal consigli d'amministrazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilità dal consiglio stesso.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
I soci iscritti, in regola con i versamenti delle quote annuali, partecipano alla vita sociale dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, né per le nomine delle carche sociali.
Se il Socio è una persona giuridica o altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, mediante comunicazione alla Segreteria dell'Associazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata, per morosità del pagamento della quota associativa, per indegnità; le indegnità e morosità saranno sancite dall'assemblea dei soci.
I soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Aderenti.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione; sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale minima stabilita dal Consiglio Direttivo; sono Soci Sostenitori tutti coloro che versano una quota annuale superiore a quella minima.
La domanda di iscrizione deve pervenire all'Associazione, unitamente alla quota associativa o attestazione del versamento ed implica l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto. In assenza di comunicazione scritta contraria dopo trenta giorni la domanda si considera accolta.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Segretario Coordinatore;
- il Consiglio d'Amministarzione.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
L'assemblea elegge il Segretario Coordinatore, che rimane in carica quattro anni.

ART. 7 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera su:

- bilancio;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'associazione;
- modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- tutto quant'altro ad essa demandato dalla legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola col il pagamento della quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

ART. 8 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea il dovere di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui art. 21 del codice civile.

ART. 9 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessuno compenso è dovuto al presidente.
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila, se necessario il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTAZIONE

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 11 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio è presieduto dal presidente e in caso di  sua assenza dal vice presidente.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto processo verbale, su apposito libro, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura altresì l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

TITOLO IV
IL RENDICONTO

ART. 12 - BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto s'intendono applicabili le norme del D. Lgs. 460/97 e quelle del codice civile in materia di associazioni.