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I ricorsi contro le multe

Contro le multe, cioè contro le sanzioni amministrative pecuniarie applicate nei casi di violazione delle regole prescritte dal Codice della Strada, è possibile presentare ricorso. Il ricorso può essere presentato quando la multa è illegittima, viziata o in altre situazioni in cui la persona ritiene che il pagamento della sanzione non sia giusto. I ricorsi possono essere di tre tipi: i cosiddetti ricorsi in autotutela, cioè quelli rivolti all'Ente che ha applicato la multa affinché la annulli, quelli davanti al Prefetto e quelli davanti al Giudice di pace. Non si può fare ricorso solo contro la decurtazione dei punti sulla patente.

 

Quando la multa è viziataTorna su

La multa può essere considerata illegittima se presenta dei vizi sugli elementi essenziali e può, a seguito di ricorso, essere annullata. L’annullamento ha un’efficacia retroattiva, cioè la multa si considera come mai emanata.
I vizi di forma di una molta possono essere, a titolo esemplificativo:

La sola presenza di un errore materiale, però, non sempre determina la nullità della multa. Ad esempio, se c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (nome cognome e indirizzo oppure dal codice fiscale) l’errore è irrilevante e difficilmente si vincerà un ricorso su questa base. Stessa cosa nel caso in cui sia indicato in modo errato il modello del veicolo a fronte, però, della corretta indicazione del tipo e della targa. Un altro caso frequente è la mancanza del numero civico sulla multa. Molte sentenze si sono pronunciate sull’argomento e, in linea di massima, possiamo dire che questa mancanza potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo ove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore. 

L’annullamento della multa in autotutelaTorna su

Se la multa è palesemente illegittima o errata, prima di fare ricorso, la persona può provare a richiedere all’Ente che ha emanato la multa di annullarla presentando richiesta tramite l’autotutela. L’autotutela costituisce il potere/dovere dell’amministrazione di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del cittadino, tutti i propri atti che risultino illegittimi o infondati. Questo potere spetta all’ufficio che ha emanato l’atto.
Qualora il cittadino presenti la richiesta all’ufficio sbagliato, questo si deve comunque fare carico di trasmettere la richiesta all’ufficio competente.
È consigliato richiedere l’annullamento in autotutela per vizi di una certa entità, ad esempio:

Il ricorso al PrefettoTorna su

Il trasgressore o gli altri soggetti tenuti al pagamento della multa possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Il ricorso può essere presentato:

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
Nei confronti del preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto. 

Cosa può decidere il PrefettoTorna su

Il prefetto esamina il ricorso e i documenti allegati, valuta ed esamina anche gli atti prodotti dall’ufficio o comando che ha emanato la multa, sente gli interessati che hanno eventualmente richiesto l’audizione e compie tutti quegli atti utili alla decisione.
Se ritiene fondata e corretta la multa, il Prefetto adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti, un’ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Questa 
ingiunzione di pagamento viene notificata all’autore della violazione nel termine di 150  giorni dalla sua adozione. Il pagamento della somma indicata deve essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
Se, invece, ritiene che il ricorso del cittadino sia corretto e, quindi, ritiene infondato l’accertamento che sta alla base della multa, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore; sarà poi quest’ultimo a darne notizia ai ricorrenti.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica. 

Il ricorso al Giudice di pace

Contro una multa è possibile presentare ricorso al Giudice di pace, a condizione che non si sia già presentato ricorso al Prefetto o che la multa non sia già stata pagata. Il Giudice di pace ha competenza esclusiva in materia di ricorsi contro le multe applicate per le violazioni al Codice della strada.
Al Giudice di pace possono essere presentati:

Il ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato a mezzo posta raccomandata, e deve contenere:

Anche in questo caso, come per il ricorso al Prefetto, questo non può essere presentato contro l’avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza), ma occorre attendere la notifica del verbale.
Inoltre, se è stata applicata anche una sanzione accessoria (ad esempio la sospensione patente), non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.

Quanto costa il ricorso al Giudice di pace

Per poter presentare ricorso al Giudice di pace è necessario pagare il cosiddetto contributo unificato accompagnato da una marca da bollo.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

La cifra del contributo dipende dall’importo della multa che si contesta: per le multe di importo inferiore a 1.100 euro (cioè la maggior parte), il contributo unificato è pari a euro 43 a cui si aggiunge una marca da bollo di euro 27.

 Cosa può decidere il Giudice di pace

Innanzitutto il Giudice di pace ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione così da poter disporre degli elementi necessari per la decisione.
Le parti possono presentarsi in udienza personalmente, senza avvocati.

Il Giudice di pace può:

In quest’ultimo caso, il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.