MENU

NEWS TURISMO

NEWS

TURISMO.

Cassazione: i tours operators devono risarcire i clienti che non trovano spiaggia e mare puliti.

Se la spiaggia o il mare scelti come destinazione turistica di un viaggio organizzato non sono puliti come da depliant fatto visionare al turista, il consumatore-viaggiatore deve essere risarcito del danno. E a risarcirlo sarà proprio il tour operator che gli ha venduto il viaggio organizzato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, confermando, con sentenza n. 518 della terza sezione civile, la condanna inflitta ad Alpitour dalla Corte d'Appello di Trieste, per cui il tour operator deve risarcire i danni a due clienti i quali avevano acquistato un pacchetto turistico per una settimana di vacanza a Creta, nel 1999. Arrivati a destinazione, i due turisti hanno trovato la spiaggia di fronte al loro albergo sporca e il mare inquinato da idrocarburi. La Cassazione ha rigettato il ricorso di Alpitour, sottolineando che "il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti". Quindi, conclude la sentenza, "ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile". Quindi in sostanza se il depliant del tour operator presenta il club vacanze come mèta da sogno, con foto incantevoli e didascalie impegnative, i vacanzieri hanno tutto il diritto di trovare uno stato dei luoghi adeguato a tanta bellezza. Nonostante i fatti della controversia risalgano a 11 anni fa, e nel frattempo siano entrate in vigore nuove norme (in particolare il Codice del consumo, d.lgs. 206/2005), la Corte fissa il principio secondo cui «il depliant illustrativo costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale», e quindi è un punto di riferimento per le aspettative del turista. In sede di legittimità, il tour operator aveva obiettato che «l'organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati, ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali, e senza per questo ritenere che la foto sul depliant non corrisponda all'effettivo stato dei luoghi». Inoltre Francorosso (subentrata per incorporazione alla Alpitour) sosteneva che la prova della non balneabilità del mare doveva essere fornita dai turisti. I giudici hanno invece sottolineato che, anche con la legge in vigore all'epoca (dlgs 11/1995) «in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile)» e che «il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi sul posto è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».