MENU

Multa illegittima se va pagata solo alla Posta

Multa illegittima se va pagata solo alla Posta

di F. Machina Grifeo

Il verbale di contravvenzione che prevede come unica forma di pagamento il bollettino postale è illegittimo. Infatti, limitando le modalità di pagamento in misura ridotta, quelle previste nei primi 60 giorni dall'elevazione della multa, rischia di tradursi in un «considerevole aggravio» pecuniario per il cittadino.

Lo ha deciso il giudice di pace di Palermo, con la sentenza 12 febbraio 2009 (pubblicata sulla Guida al diritto del Sole 24 Ore), accogliendo il ricorso di un automobilista contro il verbale di una multa sul quale era scritto nero su bianco che l'unico modo per pagare il minimo della sanzione era l'utilizzo del «bollettino allegato mediante versamento in conto corrente postale», di cui seguiva il numero.

Una restrizione che non ha convinto il giudice onorario, il quale si è rifatto testualmente al codice della strada in, cui all'articolo 202, si prevede che a fronte di una «sanzione amministrativa pecuniaria» il trasgressore è sempre ammesso «a pagare, entro sessanta giorni», che decorrono dalla contestazione o dalla notificazione, «una somma pari al minimo fissato dalle singole norme». E, più avanti, ne indica nel dettaglio anche le modalità, prevedendo che il cittadino «può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore», dunque, al comando di zona dei vigili «oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale», e cioè presso qualsiasi sportello delle Poste.

Seguendo il dettato normativo, perciò, non c'è scampo: il pagamento deve poter essere effettuato in via alternativa in entrambi i modi, e quindi anche presso il comando dei vigili (diversa è l'ipotesi di versamento mediante conto corrente bancario che la norma stessa prevede come facoltativa).

Se questo non accade l'accertamento è illegittimo in quanto, escludendo una delle forme di oblazione previste obbligatoriamente dalla legge, riduce le possibilità di estinguere la sanzione nei tempi giusti rischiando, così, di tradursi in un ulteriore «ingiustificato onere pecuniario», come lamentato dall'automobilista ricorrente.

 

16 febbraio 2010